[1]La presente Convenzione sostituira', nei rapporti fra gli Stati contraenti, la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, compresovi l'articolo addizionale ed il protocollo di chiusura dello stesso giorno, come pure l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa del 4 maggio 1896. Gli atti convenzionali precitati resteranno in vigore nei rapporti cogli Stati che non ratificassero la presente Convenzione.

[2]Gli Stati firmatari della presente Convenzione potranno, all'atto dello scambio delle ratifiche, dichiarare che intendono restare ancora vincolati, su questo o quel punto, dalle disposizioni delle convenzioni da essi anteriormente stipulate.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art27 · fonte del testo