[1]-bis.

[2]La Convenzione restera' in vigore per un tempo indeterminato, fino allo spirare di un anno dal giorno in cui ne sara' stata fatta la denuncia.

[3]Questa denuncia sara' diretta al Governo della Confederazione svizzera. Essa avra' effetto solo riguardo al paese che l'avra' fatta e la Convenzione restera' in vigore per gli altri paesi contraenti.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art17bis · fonte del testo