Art. 17-bis (Convenzione)
[1]-bis.
[2]La Convenzione restera' in vigore per un tempo indeterminato, fino allo spirare di un anno dal giorno in cui ne sara' stata fatta la denuncia.
[3]Questa denuncia sara' diretta al Governo della Confederazione svizzera. Essa avra' effetto solo riguardo al paese che l'avra' fatta e la Convenzione restera' in vigore per gli altri paesi contraenti.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
