Che approva gli annessi atti firmati tra l'Italia e vari Stati
Art. 3 (Convenzione)
Sono assimilati ai sudditi o cittadini dei paesi contraenti i sudditi o cittadini dei paesi non facenti parte dell'Unione, che sono domiciliati o hanno stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio d'uno dei paesi dell'Unione.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
