Art. 4-bis (Convenzione)
[1]-bis.
[2]I brevetti domandati nei diversi paesi contraenti da persone ammesse al beneficio della Convenzione, ai sensi degli articoli 2 e 3, saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri paesi, aderenti o no all'Unione.
[3]Questa disposizione deve essere intesa in modo assoluto, particolarmente nel senso che i brevetti domandati durante il termine di priorita' sono indipendenti, tanto dal punto di vista delle cause di nullita' e di decadenza dal punto di vista della durata normale.
[4]Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore.
[5]Lo stesso avverra' nel caso di accessione di nuovi paesi per i brevetti esistenti da una parte e dall'altra al momento dell'accessione.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
