[1]-bis.

[2]I brevetti domandati nei diversi paesi contraenti da persone ammesse al beneficio della Convenzione, ai sensi degli articoli 2 e 3, saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri paesi, aderenti o no all'Unione.

[3]Questa disposizione deve essere intesa in modo assoluto, particolarmente nel senso che i brevetti domandati durante il termine di priorita' sono indipendenti, tanto dal punto di vista delle cause di nullita' e di decadenza dal punto di vista della durata normale.

[4]Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore.

[5]Lo stesso avverra' nel caso di accessione di nuovi paesi per i brevetti esistenti da una parte e dall'altra al momento dell'accessione.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art4bis · fonte del testo