Art. 5 (Convenzione)
[1]L'introduzione, da parte del brevettato, nel paese dove il brevetto stesso e' stato rilasciato, di oggetti fabbricati in uno dei paesi dell'Unione non portera' la decadenza.
[2]Tuttavia il brevettato restera' soggetto all'obbligo di attuare il suo brevetto in conformita' alle leggi del paese, nel quale introduce gli oggetti brevettati, ma con questa limitazione che il brevetto non potra' essere colpito da decadenza per causa di non attuazione in uno dei paesi dell'Unione, se non dopo trascorso un periodo di tre anni, calcolato dal deposito della domanda in questo paese e soltanto nel caso in cui il titolare del brevetto non giustifichi le cause della sua inazione.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
