Art. 7-bis (Convenzione)
[1]-bis.
[2]I paesi contraenti si impegnano ad ammettere al deposito ed a proteggere i marchi appartenenti a collettivita', la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d'origine, anche se queste collettivita' non possiedono uno stabilimento industriale o commerciale.
[3]Tuttavia ogni paese sara' giudice delle condizioni particolari alle quali una collettivita' potra' essere ammessa a far proteggere i suoi marchi.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
