[1]-bis.

[2]I paesi contraenti si impegnano ad ammettere al deposito ed a proteggere i marchi appartenenti a collettivita', la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d'origine, anche se queste collettivita' non possiedono uno stabilimento industriale o commerciale.

[3]Tuttavia ogni paese sara' giudice delle condizioni particolari alle quali una collettivita' potra' essere ammessa a far proteggere i suoi marchi.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art7bis · fonte del testo