Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009. 270 parole tolte, 23 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Per il traffico merci in transito sulla via del San Gottardo (passando per i punti estremi di Immensee o Zug o Lucerna da una parte, e Chiasso o Pino dall'altra parte) la Svizzera accorda una riduzione delle sopratasse attualmente in vigore, in guisa che le attuali sopratasse di 64 chil. per Erstfeld-Chiasso e di 50 chil. per Erstfeld-Pino sieno ridotte:
tolto: del 35 % a decorrere dal 1° maggio 1910 cioe' a 42 chil. per il percorso Erstfeld-Chiasso,
tolto: » a 33 » » » Erstfeld-Pino;
tolto: del 50 % a decorrere dal 1° maggio 1920 cioe' a 32 chil. per il percorso Erstfeld-Chiasso,
tolto: » a 25 » » » Erstfeld-Pino.
tolto: Se in seguito ad avvenimenti attualmente imprevedibili - quali il divieto di esportazione di combustibile decretato da uno Stato produttore di carbone fossile, o il rincaro straordinario del carbone fossile - la riduzione delle sopratasse di montagna sopra convenuta avesse per effetto che la rete attuale del San Gottardo non coprisse piu' le spese di esercizio, compreso in queste il servizio d'interessi e di ammortamento del capitale impiegato nella rete medesima, nonche' i versamenti regolamentari al fondo di rinnovamento, la Svizzera sara' in diritto di domandare la revisione delle disposizioni suaccennate che riducono le sopratasse di montagna.
tolto: Il rialzo delle sopratasse di montagna cessera' appena la causa che l'avra', provocato, sara' eliminata. Non potranno mai stabilirsi sopratasse superiori a quelle attualmente esistenti.
tolto: Nell'aumentare le sopratasse la Svizzera terra' conto della clausola del trattamento piu' favorevole di cui godono la linea del San Gottardo in confronto delle altre ferrovie alpine (art. 7) ed il traffico tra la Germania e l'Italia e viceversa in confronto degli altri traffici (art. 8).aggiunto: Convenzione-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art12 · fonte del testo