Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La Svizzera s'impegna, per conto delle strade ferrate federali, a non aumentare nell'avvenire le tasse di transito svizzere attualmente esistenti per il traffico di merci germanico e per il traffico di merci italiano inoltrato per la via del San Gottardo, e cio' sino a che le ferrovie germaniche od italiane non aumenteranno le loro tasse attualmente in vigore per tali traffici. A seguito delle riduzioni delle sovratasse di montagna, viene riservata una nuova regolarizzazione delle tariffe di transito eccezionalmente ridotte e determinate dalla concorrenza straniera.
tolto: La Svizzera prende il medesimo impegno per cio' che concerne le attuali tariffe di transito del servizio cumulativo italo-svizzero per il San Gottardo.aggiunto: Convenzione-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art11 · fonte del testo