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[1]Per il traffico merci in transito sulla via del San Gottardo (passando per i punti estremi di Immensee o Zug o Lucerna da una parte, e Chiasso o Pino dall'altra parte) la Svizzera accorda una riduzione delle sopratasse attualmente in vigore, in guisa che le attuali sopratasse di 64 chil. per Erstfeld-Chiasso e di 50 chil. per Erstfeld-Pino sieno ridotte:
[2]del 35 % a decorrere dal 1° maggio 1910 cioe' a 42 chil. per il percorso Erstfeld-Chiasso,
[3]» a 33 » » » Erstfeld-Pino;
[4]del 50 % a decorrere dal 1° maggio 1920 cioe' a 32 chil. per il percorso Erstfeld-Chiasso,
[5]» a 25 » » » Erstfeld-Pino.
[6]Se in seguito ad avvenimenti attualmente imprevedibili - quali il divieto di esportazione di combustibile decretato da uno Stato produttore di carbone fossile, o il rincaro straordinario del carbone fossile - la riduzione delle sopratasse di montagna sopra convenuta avesse per effetto che la rete attuale del San Gottardo non coprisse piu' le spese di esercizio, compreso in queste il servizio d'interessi e di ammortamento del capitale impiegato nella rete medesima, nonche' i versamenti regolamentari al fondo di rinnovamento, la Svizzera sara' in diritto di domandare la revisione delle disposizioni suaccennate che riducono le sopratasse di montagna.
[7]Il rialzo delle sopratasse di montagna cessera' appena la causa che l'avra', provocato, sara' eliminata. Non potranno mai stabilirsi sopratasse superiori a quelle attualmente esistenti.
Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009
