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[1]Qualora sorgessero divergenze fra le Alte Parti contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, ciascuna di esse avra' il diritto di domandare l'arbitrato.

[2]L' arbitrato sara' fatto e la procedura sara' stabilita nel modo piu' semplice. I Governi interessati si metteranno di accordo, in via diplomatica, per la nomina dell'arbitro.

[3]Qualora essi non riuscissero a mettersi di accordo, la nomina dell'arbitro sara' deferita ad un Governo neutro.

Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art13 · fonte del testo