Al termine del triennio di prova effettiva di un insegnante, nominato per concorso giusta l'art. 4, si procedera', mediante ispezione, allo accertamento dei risultati dati dal suo insegnamento. Il ministro avra' facolta', sentito il parere della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, di prolungare di un anno il periodo di prova e ripetere l'accertamento dei risultati, che sara' allora definitivo.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art13 · fonte del testo