[1]Il ministro potra' proporre al Re per la nomina a professore titolare od aggiunto, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere o per insegnamenti dati, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero insegnare.

[2]Pei professori degli Istituti di belle arti, sara' inteso il parere della sezione III del Consiglio superiore di antichita' e belle arti; pei professori degli Istituti musicali si sentira' il parere del direttore dell'Istituto e quello della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art7 · fonte del testo