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[1]Le pene disciplinari, a cui vanno soggetti gl'insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica, sono:

[2]1° l'ammonizione;

[3]2° la censura;

[4]3° la sospensione dallo stipendio fino a un mese;

[5]4° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a due anni;

[6]5° la revocazione;

[7]6° la destituzione dall'ufficio, con o senza perdita del diritto a pensione ed assegni.

Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 25 gennaio 1923

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art20 · fonte del testo