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[1]L'ammonizione e' data dai capi di istituti ed ha carattere di semplice avvertimento. Puo' anche essere data dal ministro. Della prima non si prende nota nello stato di servizio.

[2]Le altre pene sono inflitte dal ministro su parere conforme della sezione III del Consiglio superiore di belle arti o della Commissione permanente musicale e drammatica.

[3]Il tempo della durata della sospensione dall'ufficio non si computa per l'aumento di stipendio.

Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 25 gennaio 1923

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art22 · fonte del testo