[1]Per le pene di quarto, quinto e sesto grado, la sezione III del Consiglio superiore di belle arti o la competente sezione della Commissione permanente musicale e drammatica, prima di dare parere, potra' chiedere che si proceda ad una ispezione.
[2]In ogni caso l'incolpato sara' invitato a presentare direttamente per iscritto, o a voce, la sua difesa.
[3]17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726
17Il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sara' aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole alle quali appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare".
Testo vigente dal 25 gennaio 1923
