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[1]Per le pene di quarto, quinto e sesto grado, la sezione III del Consiglio superiore di belle arti o la competente sezione della Commissione permanente musicale e drammatica, prima di dare parere, potra' chiedere che si proceda ad una ispezione.

[2]In ogni caso l'incolpato sara' invitato a presentare direttamente per iscritto, o a voce, la sua difesa.

Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 25 gennaio 1923

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art23 · fonte del testo