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[1]Quando la gravita' dei fatti lo richieda, la sospensione puo' essere immediatamente ordinata dal ministro a tempo indeterminato, provvedendo a deferire subito l'insegnante alla sezione III del Consiglio superiore di belle arti o alla competente sezione della Commissione permanente musicale e drammatica.

[2]La sospensione ha luogo di diritto nei casi contemplati nel R. decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.

Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 25 gennaio 1923

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art24 · fonte del testo