[1]Il numero dei professori titolari e degli incaricati rimarra' invariabile quando pure il ministro usi della facolta' di assegnare professori agl'insegnamenti che, a norma di dette tabelle, siano da affidare ad incaricati, ed incaricati a quelli pei quali e' preveduta l'assegnazione di professori.
[2]Il numero degli aggiunti e' contenuto nei limiti della disponibilita' del bilancio.
[3]Le nomine dei capi (presidenti e direttori) degli Istituti di belle arti e musicali si fanno secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti o regolamenti organici.
Testo vigente dal 16 luglio 1912
