[1]Gli insegnanti negli Istituti di belle arti e di musica si distinguono in: a) titolari che presiedono alle singole scuole; b) aggiunti, che sono di aiuto ai titolari; c) incaricati di discipline speciali, sieno di ruolo o straordinari, e di classi aggiunte a quelle normali e principali.

[2]Per i corsi liberi superiori vi saranno maestri e liberi insegnanti temporanei, compensati con semplice retribuzione.

[3]All'insegnamento superiore dell'architettura sara' provveduto mediante scuole speciali.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art2 · fonte del testo