E' mantenuto come beneficio personale, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della presente legge, il cumulo di due posti di insegnanti effettivi di ruolo negli Istituti di belle arti e musicale per quei professori che, insegnando in un medesimo Istituto, ne godano al momento della pubblicazione della presente legge, ma i benefici finanziari della presente legge si estendono a un solo posto.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art32 · fonte del testo