Entro il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re ha facolta' di stipulare cogli enti locali che ne facciano domanda, delle convenzioni, dirette a rendere autonomi i convitti di cui all'art. 30 contribuendo da sua parte una somma fissa corrispondente:

  • a)alla cifra dei cespiti indemaniati con correspettivo da parte dello Stato;
  • b)all'ammontare delle tasse scolastiche in media pagate dai convittori nell'ultimo quinquennio;
  • c)all'ammontare delle borse di studio non superiori a venti, che possono essere assegnate alla regione.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art31 · fonte del testo