Entro il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re ha facolta' di stipulare cogli enti locali che ne facciano domanda, delle convenzioni, dirette a rendere autonomi i convitti di cui all'art. 30 contribuendo da sua parte una somma fissa corrispondente:
- a)alla cifra dei cespiti indemaniati con correspettivo da parte dello Stato;
- b)all'ammontare delle tasse scolastiche in media pagate dai convittori nell'ultimo quinquennio;
- c)all'ammontare delle borse di studio non superiori a venti, che possono essere assegnate alla regione.
Testo vigente dal 16 luglio 1912
