[1]Non e' consentito il cumulo di due posti di insegnante effettivo di ruolo negli istituti di belle arti e di musica.
[2]E' consentito, ove siavi affinita' di materia e l'orario complessivo delle lezioni non superi le 24 ore settimanali, che un titolare od aggiunto negli istituti di belle arti o di musica possa avere l'incarico di un secondo insegnamento. Sara' anche concesso ad un incaricato di avere un altro incarico.
Testo vigente dal 16 luglio 1912
