[1]Non e' consentito il cumulo di due posti di insegnante effettivo di ruolo negli istituti di belle arti e di musica.

[2]E' consentito, ove siavi affinita' di materia e l'orario complessivo delle lezioni non superi le 24 ore settimanali, che un titolare od aggiunto negli istituti di belle arti o di musica possa avere l'incarico di un secondo insegnamento. Sara' anche concesso ad un incaricato di avere un altro incarico.

Testo vigente dal 16 luglio 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art17 · fonte del testo