[1]Gli insegnanti degli istituti di bello arti e di musica, quando abbiano compiuto il 70° anno di eta', saranno collocati a riposo.
[2]L'insegnante potra' essere collocato a riposo anche dopo 30 anni di servizio, e pur non avendo raggiunto il 70° anno di eta', quando, a giudizio della III sezione del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti, o della competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, non sia piu' idoneo all'insegnamento.
[3]L'insegnante collocato a riposo potra' essere nominato professore emerito, quando abbia acquistato speciali benemerenze.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 872
10Il Decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 872 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il disposto dell'art. 18 della legge 6 luglio 1912, n. 734, cessa di aver vigore per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace".
Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726
17Il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sara' aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole alle quali appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare".
Testo vigente dal 25 gennaio 1923
