Art. 11

[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]Il risarcimento dei beni immobili e' subordinato al reimpiego da farsene con le forme e con le cautele che saranno stabilite con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate dal nemico:

  • a)nel rimettere in pristino stato gli immobili deteriorati, nel ricostruire gli edifici o le opere demolite; oppure:
  • b)nel rimettere gli immobili deteriorati in uno stato diverso dallo stato preesistente, nel costruire edifici od opere diverse da quelle demolite o in luoghi diversi da quelli dove si trovavano, sempre pero' nel territorio della stessa regione, purche' la diversita' non rechi pregiudizio alla ricostituzione della ricchezza nelle regioni direttamente danneggiate dalla guerra. Per quanto riguarda i boschi, l'obbligo del reimpiego e' limitato alla somma occorrente per la loro ricostituzione. Rispetto agli immobili di cui nell'ultimo comma dell'art. 8, l'obbligo del reimpiego e' limitato alla somma effettivamente concessa a norma dello stesso articolo, restando facoltativo per il danneggiato contrarre il mutuo, di cui all'art. 9.

[3]Per gli esercenti di servizi pubblici, l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro riattivazione.

[4]L'inadempimento di questa condizione, priva il danneggiato del diritto di pretendere ogni indennita' e attribuisca allo Stato il diritto di sospendere la corresponsione della somma attribuita o di ripetere quanto abbia pagato, secondo le norme stabilito dall'anzidetto decreto.

Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art11 · fonte su Normattiva