Art. 13
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]Allorquando abbia accertata la ricostituzione nella stessa regione di una azienda, il cui macchinario fosse stato sottratto alla possibile offesa nemica, la Commissione di cui all'art. 26 ha facolta' di concedere la rifusione della spesa effettivamente sostenuta nella misura necessaria per trasportarlo e ritrasportarlo con ferrovia od altro mezzo.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva