Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1919 al 23 novembre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]( Art. 2 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

[2]Possono esercitare le facolta' attribuite dal presente testo unico le persone fisiche o morali, che abbiano cittadinanza italiana o sudditanza coloniale.

[3]Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potra' provvedere secondo trattati da conchiudersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.

[4]Si considerano stranieri gli enti morali e le societa' civili e commerciali, che abbiano o avevano, nel momento in e' prodotto, in prevalenza interessi o amministrazione stranieri. La Commissione di cui all'art. 26 giudica, di caso in caso o con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni di fatto.

[5]--------------- Nota redazionale Il testo del del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/04/1919, n. 86 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 2 aprile 1919 al 23 novembre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art2 · fonte su Normattiva