Art. 26
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[2]Il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione dell'indennita' e su ogni altra controversia sorta in applicazione del presente testo unico e' pronunciato da Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra composte di tre membri di cui uno, che presiede, viene scelto annualmente dal ministro di grazia e giustizia tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello o parificato e, in mancanza, fra quelli aventi il grado di giudice. Gli altri due sono scelti di caso in caso dal presidente della Commissione, uno tra persone esperte della materia sulla quale verte il giudizio, non aventi qualita' di pubblico funzionario, comprese nei ruoli che saranno all'uopo formati dalle deputazioni provinciali delle regioni interessate, e uno tra i funzionati tecnici dello Stato, compresi nei ruoli, che saranno all'uopo formati dagl'intendenti di finanza.
[3]Il ministro di grazia e giustizia nomina pure, ove occorra, un presidente supplente scegliendolo fra i magistrati col grado di giudico.
[4]La Commissione, prima di pronunciare il giudizio, deve tentare la conciliazione fra le parti; ove questa riesca, l'accordo e' soggetto ad omologazione.
[5]In ogni caso, la Commissione deve indicare la persona cui deve essere corrisposta la indennita', salvo i casi previsti dall'articolo successivo.
[6]((Quando la domanda di risarcimento sia di valore superiore alle lire cinquecentomila il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione della indennita' e su ogni altra controversia sorta in applicazione del presente testo unico, e' di competenza dell'autorita' giudiziaria ed a questa sono attribuite le stesse facolta' di cui al seguente articolo 28)).
Testo vigente dal 31 dicembre 1919 al 10 gennaio 1923 · versione 4 su Normattiva