Art. 30
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[1]((Contro le decisioni delle Commissioni per le controversie di valore superiore a lire 50.000 e' ammesso gravame ad una Commissione superiore, sedente a Venezia, formata di un magistrato, di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, presidente, di un consigliere di quella Corte di appello, designato dal suo primo presidente, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di due componenti (escluso il capo dell'ufficio amministrativo) del Comitato tecnico del Magistrato alle acque. Della Commissione faranno anche parte, di volta in volta, due membri, uno designato dal presidente della Deputazione provinciale della provincia, nella quale ha sede la Commissione di primo grado, che ha pronunciata la decisione impugnata, e l'altro designato dal presidente della Camera di commercio della stessa provincia, fra i rappresentanti delle organizzazioni industriali e commerciali)).
[2]La Commissione sara' annualmente nominata con decreto Reale. Nello stesso modo saranno nominati i supplenti.
[3]Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni dal deposito della decisione della Commissione di primo grado nella segreteria di questa.
Testo vigente dal 28 luglio 1919 al 10 gennaio 1923 · versione 2 su Normattiva