Art. 30

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1923 al 19 gennaio 1926. Leggi il testo vigente →

[1]((Contro le decisioni della Commisione per le controversie di valore superiore a L. 50.000 e' ammesso gravame ad una Commissione superiore sedente a Venezia composta di 7 membri: di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, designato dal Ministro della giustizia, che la presiede; di un magistrato di grado non inferiore a giudice, egualmente designato dal Ministro di giustizia; di tre membri designati dal Ministro del tesoro di concerto con quello delle terre liberate, di cui due tecnici, e di due membri chiamati di volta in volta dal presidente fra i designati dai presidenti; delle Deputazioni provinciali e delle Camere di commercio delle vecchie Provincie del Regno danneggiate e dai corpi delle Amministrazioni provinciali della Venezia Giulia e Tridentina. Il presidente curera' possibilmente di scegliere i chiamati tra i rappresentanti di quella Provincia, nella quale il danno su cui verte il giudizio e' avvenuto.

[2]Per ogni membro effettivo sono designati uno o piu' supplenti, coi quali dovra' essere per decreto Reale costituita una seconda sezione della Commissione che scadra' col 31 dicembre di ogni anno. Ma i membri effettivi e supplenti s'intenderanno confermati, se non vengono sostituiti per il 31 dicembre di ciascun anno.

[3]Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni del deposito della decisione della Commissiono di primo grado nella sua segretaria)).

Testo vigente dal 10 gennaio 1923 al 19 gennaio 1926 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art30 · fonte su Normattiva