Art. 30
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[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]Contro le decisioni delle Commissioni per le controversie di valore superiore a L. 50,000, e' ammesse gravame ad una Commissione superiore sedente a Venezia, formata di un magistrato, di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, presidente, di un consigliere di quella Corte d'appello designato dal suo primo presidente, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di due componenti (escluso il capo dell'Ufficio amministrativo) del Comitato tecnico del Magistrato alle acque, di un membro designato dai presidenti delle deputazioni provinciali delle regioni interessate e di uno designato dai presidenti delle relative Camere di commercio fra i rappresentanti delle organizzazioni industriali e commerciali.
[3]La Commissione sara' annualmente nominata con decreto Reale. Nello stesso modo saranno nominati i supplenti.
[4]Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni dal deposito della decisione della Commissione di primo grado nella segreteria di questa.
Testo vigente dal 2 aprile 1919 al 28 luglio 1919 · versione 0 su Normattiva