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[1]I commercianti e gli industriali, sudditi di una delle Alte Parti contraenti, come pure i commercianti e gli industriali, domiciliati ed esercenti il loro commercio e industria nei territori di questa Parte, potranno nei territori dell'altra, sia in persona, sia per mezzo di commessi viaggiatori, fare acquisti o prendere ordinazioni, con o senza campioni. I detti commercianti, industriali e loro commessi viaggiatori, cosi' facendo acquisti o raccogliendo commissioni, godranno, in materia d'imposizioni e di facilitazioni, il trattamento della nazione piu' favorita.
[2]Gli articoli importati come campioni, ai fini su menzionati, saranno, in ciascuno dei due Paesi ammessi temporaneamente in franchigia di diritti, in conformita' dei regolamenti e delle formalita' doganali stabiliti per assicurare la loro riesportazione o il pagamento dei diritti di dogana prescritti in caso di non riesportazione nel termine previsto dalla legge. Tuttavia, il detto privilegio non si estendera' a quegli articoli che, a causa della loro quantita' o valore, non possono essere considerati come campioni, o che, a causa della loro natura, non potrebbero essere identificati al momento della loro riesportazione. Il diritto di decidere se un campione e' suscettibile di ammissione in franchigia, spetta esclusivamente, in tutti i casi, alle autorita' competenti del luogo in cui l'importazione e' stata effettuata.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
