Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. 152 parole tolte, 12 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non intralciare il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito.
tolto: Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in condizioni identiche, saranno ammesse solamente nei casi seguenti:
tolto: 1° in circostanze eccezionali, per quanto riguarda le provvisioni da guerra;
tolto: 2° per motivi di sicurezza o di sanita' pubblica;
tolto: 3° per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potessero essere stabiliti nell'avvenire;
tolto: 4° per quanto riguarda le misure sanitarie aventi per fine di proteggere gli animali e le piante utili contro le malattie, gli insetti parassiti nocivi;
tolto: 5° in vista dell'applicazione ai prodotti esteri di tutte le proibizioni o restrizioni stabilite da leggi interne per quanto riguarda la produzione all'interno dei prodotti similari, o per quanto riguarda la vendita o il trasporto all'interno dei prodotti similari di produzione nazionale.aggiunto: Trattato-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art9 · fonte del testo