Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Le societa' anonime o altre e le associazioni commerciali, industriali e finanziarie che sono o saranno costituite conformemente alle leggi di una delle Alte Parti contraenti e che hanno il loro domicilio nei territori di questa Parte, sono autorizzate, nei territori dell'altra, uniformandosi alle leggi di quest'ultima, a esercitare i loro diritti e ad adire i tribunali, sia come attrici, sia come convenute.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
