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[1]Tutti gli articoli che sono o potranno essere legalmente importati nei porti di una delle Alte Parti contraenti, con navi nazionali, potranno, del pari, essere importati in questi porti con navi dell'altra Parte contraente, senza essere sottoposti a diritti od oneri, di qualunque nome, diversi o piu' elevati di quelli ai quali gli stessi articoli sarebbero sottoposti se venissero importati con navi nazionali. Questa reciproca eguaglianza di trattamento sara' applicata senza distinzione, tanto se gli articoli vengano direttamente dal luogo di origine, quanto se vengano da qualunque altro paese estero.
[2]Vi sara', del pari, perfetta eguaglianza di trattamento per l'esportazione, sicche' gli stessi diritti d'uscita saranno pagati, e gli stessi premi e drawbecks saranno accordati, nei territori di ciascuna delle Parti contraenti, all'esportazione d'un qualunque articolo che puo' o potra' esserne legalmente esportato, tanto se l'esportazione si faccia con navi giapponesi, quanto con navi italiane, e qualunque sia il luogo di destinazioni, sia un porto dell'altra Parte, sia un porto di una terza Potenza.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
