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In tutto cio' che riguarda il collocamento delle navi, il loro carico, il loro scarico nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti, non sara' accordato da una delle Parti alle navi nazionali, alcun privilegio ne' alcuna facilitazione che non lo sia ugualmente, in casi simili, alle navi dell'altro Paese, essendo volonta' delle Parti contraenti che, sotto questi riguardi, le rispettive navi siano trattate sul piede di una perfetta uguaglianza.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
