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Le navi adibite a un servizio postale regolare di una delle Alte Parti contraenti, appartengano esse allo Stato o siano da esso a questo fine sovvenzionate, godranno nelle acque territoriali dell'altra, delle stesse facilitazioni, privilegi e immunita' che sono accordati alle navi similari della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
