Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Le navi adibite a un servizio postale regolare di una delle Alte Parti contraenti, appartengano esse allo Stato o siano da esso a questo fine sovvenzionate, godranno nelle acque territoriali dell'altra, delle stesse facilitazioni, privilegi e immunita' che sono accordati alle navi similari della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art16 · fonte del testo