Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. 129 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le disposizioni del presenteTrattato non sono applicabili al commercio di cabotaggio delle Alte Parti contraenti, che sara' regolato secondo le leggi del Giappone e dell'Italia rispettivamente.
tolto: Rimane tuttavia inteso, che una nave di una delle Parti contraenti caricata in un paese estero con un carico destinato a due o piu' porti dell'Altra Parte, potra' sbarcare una parte del suo carico in uno di quei porti, e continuare il suo viaggio verso l'altro porto o gli altri porti di destinazione, per sbarcarvi il resto del carico, sottoponendosi sempre alle leggi, alle tariffe e ai regolamenti doganali del paese di destinazione; parimente, e con le stesse riserve, le navi di una delle Parti contraenti avranno la facolta' di imbarcare carico in parecchi porti dell'altra Parte, per lo stesso viaggio all'estero.aggiunto: Trattato-art. 17 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art17 · fonte del testo