Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. 86 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: In caso di naufragio, avarie in mare o rilascio forzato, ciascuna delle Alte Parti contraenti dovra' dare, in quanto i doveri della neutralita' lo permettano, alle navi dell'altra, appartengano esse allo Stato o a privati, la stessa assistenza e protezione e le stesse immunita' che saranno accordate in caso simile alle navi nazionali. Le merci salvate da tali navi naufragate o avariate saranno esenti da ogni diritto doganale, a meno che non entrino nel consumo interno, nel qual caso saranno tenute a pagare i diritti prescritti.aggiunto: Trattato-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art18 · fonte del testo