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[1]Le disposizioni del presente Trattato non sono applicabili al commercio di cabotaggio delle Alte Parti contraenti, che sara' regolato secondo le leggi del Giappone e dell'Italia rispettivamente.
[2]Rimane tuttavia inteso, che una nave di una delle Parti contraenti caricata in un paese estero con un carico destinato a due o piu' porti dell'Altra Parte, potra' sbarcare una parte del suo carico in uno di quei porti, e continuare il suo viaggio verso l'altro porto o gli altri porti di destinazione, per sbarcarvi il resto del carico, sottoponendosi sempre alle leggi, alle tariffe e ai regolamenti doganali del paese di destinazione; parimente, e con le stesse riserve, le navi di una delle Parti contraenti avranno la facolta' di imbarcare carico in parecchi porti dell'altra Parte, per lo stesso viaggio all'estero.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
