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In caso di naufragio, avarie in mare o rilascio forzato, ciascuna delle Alte Parti contraenti dovra' dare, in quanto i doveri della neutralita' lo permettano, alle navi dell'altra, appartengano esse allo Stato o a privati, la stessa assistenza e protezione e le stesse immunita' che saranno accordate in caso simile alle navi nazionali. Le merci salvate da tali navi naufragate o avariate saranno esenti da ogni diritto doganale, a meno che non entrino nel consumo interno, nel qual caso saranno tenute a pagare i diritti prescritti.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
