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Fatta riserva dei casi in cui questo trattato disponga altrimenti in modo espresso, le Alte Parti contraenti convengono che, per tutto cio' che concerne il commercio, la navigazione e l'industria, ogni privilegio, favore o immunita' qualsiasi, che l'una di esse abbia gia' accordato o accordasse in avvenire ai sudditi o cittadini di ogni altro Stato, sara' esteso, immediatamente e senza condizione, ai sudditi dell'altra Parte contraente.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art19 · fonte del testo