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I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti da ogni servizio militare obbligatorio sia nell'esercito o nell'armata, sia nella guardia nazionale o nella milizia, al pari che da tutte le contribuzioni imposte in luogo e vece del servizio personale. Saranno ugualmente esenti da qualsiasi prestito forzoso e da qualsiasi requisizione o prestazione militare, salvo quelle che saranno loro imposte, come agli stessi nazionali, per la loro qualita' di possessori, locatari od occupanti di beni immobili. Per quanto precede, i sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti non avranno nei territori dell'altra un trattamento inferiore a quello che hanno o avranno i sudditi o i cittadini della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art2 · fonte del testo