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Vi sara', fra i territori delle due Alti Parti contraenti, liberta' reciproca di commercio e di navigazione. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno, sullo stesso piede dei sudditi o cittadini della nazione piu' favorita, piena liberta' di recarsi con i propri bastimenti e i loro carichi nei luoghi, porti e fiumi dei territori dell'altra, che sono o potranno essere aperti al commercio estero; essi sono, tuttavia, tenuti a uniformarsi sempre alle leggi del paese in cui arrivano.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art4 · fonte del testo