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[1]I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle Parti contraenti godranno, alla loro importazione nei territori dell'altra, le tasse doganali piu' ridotte applicabili agli articoli similari di qualunque altra origine straniera.
[2]I prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia nominati nella tariffa A, allegata al presente trattato, alla loro importazione nel Giappone, e i prodotti del suolo e dell'industria del Giappone enumerati nella tariffa B, allegata al presente trattato, alla loro importazione in Italia, saranno ammessi alle condizioni specificate nelle dette tariffe.
[3]Nessuna delle parti contraenti imporra' all'esportazione di qualsiasi articolo con destinazione ai territori dell'altra, diritti od oneri diversi o piu' elevati di quelli che sono o potranno essere imposti all'esportazione degli articoli similari con destinazione a qualunque altro paese estero.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
