Art. 29
[1](Art. 26, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Il concessionario ha diritto di prelazione per nuove opere e nuovi impianti nell'istessa via di navigazione, nel caso in cui, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto Ministeriale siasi dichiarata l'opportunita' della nuova opera e del nuovo impianto.
[3]Contro tale decreto il concessionario puo' ricorrere alla Sezione V del Consiglio di Stato.
[4]Egli e' pero' tenuto, sotto pena di decadenza, ad eseguire nelle opere e negli impianti concessi le variazioni dipendenti da sviluppo del traffico, da mutamenti avvenuti nel corso d'acqua ed in genere da qualunque causa, anche fortuita o di forza maggiore.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva