Art. 45

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[1](Art. 166, legge 20 marzo 1865, allegato F).

[2]Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovra' intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gli interessati.

Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 14 novembre 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art45 · fonte su Normattiva