Art. 45
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[1](Art. 166, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovra' intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gli interessati.
Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 14 novembre 1962 · versione 0 su Normattiva