Art. 145

[1](Art. 7, legge 7 luglio 1902, n. 290 - Art. 16, legge 17 gennaio 1897, n. 9).

[2]La Banca d'Italia e il Banco di Napoli, agli effetti della liquidazione e della mobilizzazione dei loro crediti verso la Societa' per il risanamento di Napoli, godranno, sino a tutto l'anno 1913, della riduzione di tre quarti della tassa di registro per gli atti di vendita, acquisti di immobili o cessioni di crediti, e delle altre agevolezze fiscali di cui all'art. 2 della legge 26 dicembre 1901, n. 516, senza riguardo alla data delle rispettive iscrizioni ipotecarie.

[3]Gli stessi Istituti godranno inoltre, sino alla stessa data della riduzione alla meta' delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti processuali e le sentenze per la riscossione dei loro crediti predetti.

[4]Visto, d'ordine di Sua Maesta':

[5]Il ministro segretario di Stato per il tesoro TEDESCO.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art145 · fonte su Normattiva