Art. 145
[2]La Banca d'Italia e il Banco di Napoli, agli effetti della liquidazione e della mobilizzazione dei loro crediti verso la Societa' per il risanamento di Napoli, godranno, sino a tutto l'anno 1913, della riduzione di tre quarti della tassa di registro per gli atti di vendita, acquisti di immobili o cessioni di crediti, e delle altre agevolezze fiscali di cui all'art. 2 della legge 26 dicembre 1901, n. 516, senza riguardo alla data delle rispettive iscrizioni ipotecarie.
[3]Gli stessi Istituti godranno inoltre, sino alla stessa data della riduzione alla meta' delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti processuali e le sentenze per la riscossione dei loro crediti predetti.
[4]Visto, d'ordine di Sua Maesta':
[5]Il ministro segretario di Stato per il tesoro TEDESCO.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva