Art. 51

[1](Art. 6, legge 29 marzo 1906, n. 100 - Art. 8, legge 15 luglio 1906, n. 383 - Legge 15 luglio 1909, n. 492).

[2]Il Banco di Sicilia puo' impiegare il fondo iniziale, l'anticipazione in conto corrente della Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele» di Palermo e non oltre i tre decimi crei depositi della sua Cassa di risparmio in operazioni di credito agrario a' termini della legge 29 marzo 1906, n. 100, e del regolamento per la sua esecuzione (1).

[3]Le altre attivita' della Cassa di risparmio del Banco saranno impiegate:

  • a)per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco;
  • b)per il rimanente in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

[4]Le Somme depositate nel conto corrente col Banco non sono comprese nel limite massimo di 25 milioni di lire, di cui all'art. 36 del presente testo unico.

[5]--------------- (1) Regolamento approvato con R. decreto 23 dicembre 1906, n. 731.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art51 · fonte su Normattiva