Art. 51
[2]Il Banco di Sicilia puo' impiegare il fondo iniziale, l'anticipazione in conto corrente della Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele» di Palermo e non oltre i tre decimi crei depositi della sua Cassa di risparmio in operazioni di credito agrario a' termini della legge 29 marzo 1906, n. 100, e del regolamento per la sua esecuzione (1).
[3]Le altre attivita' della Cassa di risparmio del Banco saranno impiegate:
- a)per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco;
- b)per il rimanente in titoli emessi o garantiti dallo Stato.
[4]Le Somme depositate nel conto corrente col Banco non sono comprese nel limite massimo di 25 milioni di lire, di cui all'art. 36 del presente testo unico.
[5]--------------- (1) Regolamento approvato con R. decreto 23 dicembre 1906, n. 731.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva