Art. 52

[1](Art. 56, legge 25 giugno 1906, n. 255).

[2]Il Banco di Napoli concorre con la somma di L. 4,500,000, da versarsi in 30 annualita' a far tempo dall'esercizio 1905-906, alla costituzione del patrimonio della Sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario «Vittorio Emanuele III» di cui nell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art52 · fonte su Normattiva