Art. 88
[2]L'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione sulle cartelle del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli sono, rispettivamente, di L. 15 per cento e di L. 1.80 per mille e sono dallo Stato abbonate al Credito fondiario medesimo. A favore di questo sara' pure devoluta la quota in qualunque misura compresa nell'annualita' dovuta dai mutuatari per abbonamento ai diritti erariali.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva